Aspetti dell'autonomia regionale differenziata - 18 Gennaio 2019

18.01.2019

AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA

Cosa aspettarsi per la gestione dei Beni culturale e dell’Ambiente?

 Quali sono gli aspetti dell’autonomia regionale differenziata in materia di Beni culturali e ambientali?

Ne parlano venerdì 18 gennaio alle ore 17 al Teatro Ruzante a Padova  Patrizia Marzaro, direttore del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova, e condirettore della Rivista giuridica di Urbanistica, Sandro De Nardi, docente di giustizia costituzionale e già consulente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’autonomia differenziata regionale, e Maurizio Malo, docente di Diritto costituzionale e membro del Consiglio direttivo della rivista «Le Regioni».

La Costituzione italiana è ispirata al principio autonomista (art. 5: La Repubblica … riconosce e promuove le autonomie locali) . A cinque Regioni la Costituzione riconosce una più ampia autonomia (cosiddetta speciale) rispetto a quella riconosciuta alle altre Regioni. A ciascuna di queste altre Regioni la Costituzione consente di chiedere “forme e condizioni particolari di autonomia”, attraverso legge parlamentare approvata a maggioranza assoluta (ovvero con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri, per entrambe le Camere).

La Regione potenziata dalla legge parlamentare, si giova pertanto di una più estesa autonomia, differenziata rispetto alla autonomia che la Costituzione riconosce alle Regioni ordinarie, in generale.

«Ma, al momento – spiega il prof. Malo -, leggi che attribuiscono forme e condizioni particolari di autonomia a determinate Regioni, non sono state approvate.

Una qualche spinta in tal senso è stata data dai referendum consultivi, veneto e lombardo, per l’espansione dei poteri autonomi, tenutisi nell’autunno del 2017 (22 ottobre): referendum retorici (ovvero giuridicamente imbarazzanti), ma politicamente significativi, se solo a seguito di essi si sono potuti registrare tre distinti accordi preliminari d’intesa tra Stato (Governo) e Regione (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), per l’attribuzione di maggiori poteri (accordi del 28 febbraio 2018). Eravamo agli sgoccioli della XVII legislatura.

Ora, nella nuova legislatura, la maggioranza di governo è diversa. Gli accordi preliminari del 28 febbraio 2018 hanno ancora significato? Quali sono le attuali “mosse istituzionali” tese a conferire più poteri a determinate Regioni? In quali materie e per quali compiti? In particolare, che cosa prevedere o auspicare – secondo i valori costituzionali – in materia di beni culturali e ambientali?

Dubbi, perplessità sono molteplici. Il tema dell’autonomia regionale differenziata continua ad implicare momenti di riflessione. In fondo, nulla ancora si è compiuto».

 

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